Un articolo di mio figlio

Bitcoin che felicità!

Criptovalute: alcuni profili di qualificazione giuridica

Di Riccardo Nigro

Dal punto di vista del diritto le monete virtuali basate sulla tecnologia blockchain sono strumenti finanziari o beni giuridici ex articolo 810 del codice civile?

Le criptovalute in questo periodo sono più che mai al centro dell’attenzione grazie alle strabilianti performance delle quotazioni del bitcoin (e delle altre principali criptovalute) che sono schizzate alle stelle. Il quesito portante di questo articolo è il seguente: dal punto di vista del diritto cosa sono queste monete virtuali basate sulla tecnologia blockchain? Sono strumenti finanziari o beni giuridici ex art. 810 c.c.?

Per definire cosa sono le criptovalute dal punto di vista del diritto si può partire dalla ormai famosa sentenza del Tribunale di Verona che nel 2017 qualifico i bitcoin come strumenti finanziari (Trib. Verona, Sez. II civ., 24 gennaio 2017). Al centro della controversia in esame vi erano alcuni bitcoin che furono acquistati da una delle parti attraverso una piattaforma che li allocava presso il pubblico senza la benché minima informativa precontrattuale. Il giudice riconoscendo la violazione degli articoli 67 e ss. del Codice del consumo, predispose la nullità del contratto e la restituzione dell’indebito da parte della piattaforma.

Questa impostazione è stata confermata da una più recente sentenza della Corte di Cassazione penale del 2020 (Corte Cass. penale, sez. II, n. 26807/2020). La Corte nel ritenere infondato il ricorso da parte di un exchange, il quale asseriva che le criptovalute si sarebbero sottratte alla normativa in materia di strumenti finanziari essendo dei mezzi di pagamento,  sottolineava anche il fatto che sul sito web in cui queste valute virtuali venivano allocate non v’era di alcuna informativa adeguata a dare informazioni idonee ai consumatori (ex art. 91 e ss. TUF). Si notava anche che l’omissione della suddetta integra il reato di abusivismo finanziario (ex art. 166, comma 1, lett. c) TUF).

È chiaro che ci si trova davanti a degli strumenti finanziari se le criptovalute vengono allocate da soggetti che ne continuano a detenere il possesso, permettendo solamente l’utilizzo speculativo delle stesse da parte dei propri utenti. Nel caso in esame, infatti, le criptovalute non possono essere considerate dei mezzi di pagamento (contrattuali) anche perché rientranti nella fattispecie dei prodotti finanziari atipici ex art 1, lett. u) TUF.

In ogni caso, le piattaforme che decidono di allocare valute virtuali in questa maniera dovrebbero rispettare tutte le prescrizioni esistenti in materia di strumenti finanziari, e in caso di “sollecitazione all’investimento” dare comunicazione preventiva dalla CONSOB.

Se si decide di investire in questi strumenti bisogna come primo passo capirne il funzionamento, e come secondo valutare la serietà della piattaforma che si vuole utilizzare per acquistare cryptocurrencies.

Le criptovalute, però, si possono acquistare anche in altre maniere. Per esempio, a titolo originale estraendole (attraverso il processo di mining), ovvero ricevendole per mezzo di una transazione. (continua: https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/10/criptovalute-alcuni-profili-di-qualificazione-giuridica)




Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.
Partita Iva 10209790152

4 risposte a “Un articolo di mio figlio”

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un’icona per effettuare l’accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s…

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: